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I contratti di appalto stipulati dalla Pubblica Amministrazione italiana nel quadro della politica di cooperazione e sviluppo, in vista della realizzazione di opere all`estero, non sono qualificabili come appalti di opere pubbliche. Ad essi, pertanto, non risultano applicabili le disposizioni normative
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in tema di appalto di opere pubbliche. Consegue da cio` che le disposizioni sugli appalti pubblici non possono essere invocate per fondare su di esse il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in tema di revisione del prezzo di appalto. Cio` implica che la pretesa degli appaltatori
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in ordine alla revisione del prezzo ha base esclusivamente contrattuale, donde l`evidente configurabili di detta pretesa in termini di diritto soggettivo, derivante appunto dall`adempimento di una clausola contrattualmente pattuita.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 8987 del 16 aprile 2009
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